Art. 6.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

      1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;

          b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della spesa relativa».

      2. Il comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      4. L'articolo 87 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.